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accordi addebito addebito della separazione adozione affidamento assegno assegno divorzile assegno mantenimento casa casa familiare cognome coniuge coniugi convivenza covid-19 diritto di famiglia diritto penale divorzio donne famiglia figli figlio genitori lavoro maltrattamenti maltrattamenti in famiglia mamma mantenimento mantenimento figli matrimonio minore minori nonni papà pma procreazione medicalmente assistita reato relazione riforma cartabia separazione spese straordinarie tradimento trasferimento violenza violenza domestica

GLI ARCHIVI

Da Instagram

La casa della suocera se abitata dal figlio e dalla di lui famiglia per oltre 13 anni, anche dopo il divorzio resta alla ex che vi vive con la figlia minore, nonostante la suocera ne pretenda la restituzione.

Fatto: dopo il matrimonio del figlio, la donna destinava alla nuova coppia il primo piano della sua casa e per 13 anni la coppia vi abitava senza problemi.

Intervenuta la separazione, la suocera tornava in possesso della casa perché il figlio concordava con la moglie che le avrebbe pagato il canone di locazione di una diversa abitazione, garantendole il ritorno nella casa familiare al primo mancato pagamento di una mensilità del canone di locazione.

A fronte dell’inadempimento dell’uomo, la donna subiva lo sfratto e in sede di divorzio chiedeva l’assegnazione della casa familiare dalla quale era rimasta lontana per 3 anni, per poter viverci con la figlia minore.

Il Tribunale di Massa e la Corte d’Appello di Genova assegnavano la casa alla donna respingendo anche la domanda della suocera che era intervenuta a sostegno del figlio nel reclamo contro il provvedimento presidenziale.

Adita la Cassazione dalla suocera, gli Ermellini non hanno dubbi:
Non importa se tra la madre e il figlio non fosse mai stato stipulato con contratto di comodato! La natura di comodato familiare era da presumere vista la destinazione al nuovo nucleo familiare per 13 anni dell’intero primo piano.

Non importa che l`ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo dell`ex marito al pagamento del canone di locazione dell`altra abitazione.

Non importa che la suocera rivendicasse la sua casa poiché non era stato dimostrato un urgente, imprevisto bisogno che giustificasse la risoluzione di questo tipo di comodato!

Il comodato familiare, infatti, è da inquadrare nell`ambito del comodato a tempo indeterminato, e può essere risolto solo se vi è uno stato di bisogno del comodante.

Nel caso in esame la suocera poteva godere di tutto il piano terra, come sempre fatto!

Che dolce nonnina!! 😳

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La casa della suocera se abitata dal figlio e dalla di lui famiglia per oltre 13 anni, anche dopo il divorzio resta alla ex che vi vive con la figlia minore, nonostante la suocera ne pretenda la restituzione.

Fatto: dopo il matrimonio del figlio, la donna destinava alla nuova coppia il primo piano della sua casa e per 13 anni la coppia vi abitava senza problemi.

Intervenuta la separazione, la suocera tornava in possesso della casa perché il figlio concordava con la moglie che le avrebbe pagato il canone di locazione di una diversa abitazione, garantendole il ritorno nella casa familiare al primo mancato pagamento di una mensilità del canone di locazione.

A fronte dell’inadempimento dell’uomo, la donna subiva lo sfratto e in sede di divorzio chiedeva l’assegnazione della casa familiare dalla quale era rimasta lontana per 3 anni, per poter viverci con la figlia minore.

Il Tribunale di Massa e la Corte d’Appello di Genova assegnavano la casa alla donna respingendo anche la domanda della suocera che era intervenuta a sostegno del figlio nel reclamo contro il provvedimento presidenziale.

Adita la Cassazione dalla suocera, gli Ermellini non hanno dubbi: 
Non importa se tra la madre e il figlio non fosse mai stato stipulato con contratto di comodato! La natura di comodato familiare era da presumere vista la destinazione al nuovo nucleo familiare per 13 anni dell’intero primo piano.

Non importa che l'ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo dell'ex marito al pagamento del canone di locazione dell'altra abitazione.

Non importa che la suocera rivendicasse la sua casa poiché non era stato dimostrato un urgente, imprevisto bisogno che giustificasse la risoluzione di questo tipo di comodato! 

Il comodato familiare, infatti,  è da inquadrare nell'ambito del comodato a tempo indeterminato, e può essere risolto solo se vi è uno stato di bisogno del comodante. 

Nel caso in esame la suocera poteva godere di tutto il piano terra, come sempre fatto!

Che dolce nonnina!! 😳

L’uomo che viene a scoprire di essere padre di un bimbo per il quale è pendente giudizio di adottabilita ha diritto di avere tutte le notizie necessarie dal Tribunale per i Minorenni relative a tale procedimento e ha facoltà di richiedere la sospensione del processo al fine di chiede l’accertamento della propria paternità.

Tale diritto di legittimazione è riconosciuto a pena di nullità della sentenza di adottabilità, di adozione e anche dell’affidamento preadottivo.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4019 del 14 febbraio 2024 e costituisce un importante riconoscimento del diritto del genitore biologico a rivendicare la paternità di un figlio non riconosciuto alla nascita.

Non avete riconosciuto vostro figlio alla nascita? Non tutto è perduto..

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L’uomo che viene a scoprire di essere padre di un bimbo per il quale è pendente giudizio di adottabilita ha diritto di avere tutte le notizie necessarie dal Tribunale per i Minorenni relative a tale procedimento e ha facoltà di richiedere la sospensione del processo al fine di chiede l’accertamento della propria paternità.

Tale diritto di legittimazione è riconosciuto a pena di nullità della sentenza di adottabilità, di adozione e anche dell’affidamento preadottivo.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4019 del 14 febbraio 2024 e costituisce un importante riconoscimento del diritto del genitore biologico a rivendicare la paternità di un figlio non riconosciuto alla nascita. 

Non avete riconosciuto vostro figlio alla nascita? Non tutto è perduto..

Sempre più genitori lamentano una difficoltà di gestione dei figli che già nella fase della pre-adolescenza agiscono comportamenti che manifestano una adultizzazione precoce.
Come scrive @alberto_pellai “ I nostri figli corrono, bruciano tappe in un tempo che non permette di andare piano, ma che esalta il mito del tutto veloce, del tutto e subito.”
Ecco allora che in questo periodo dell’anno emerge come impellente e insistente l’esigenza dei nostri ragazzi di partire da soli, senza di noi.
La vacanza con gli amici diventa il progetto più importante della loro esistenza e tu, sfinit* dalle discussioni.. non sai che fare..
Ma può veramente partire da solo? Puó dormire in hotel senza la presenza di un adulto? E se combina qualche casino? E come la mettiamo con il $e$$o?
Un bel respiro e… inizia a leggere!

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Sempre più genitori lamentano una difficoltà di gestione dei figli che già nella fase della pre-adolescenza agiscono comportamenti che manifestano una adultizzazione precoce.
Come scrive @alberto_pellai “ I nostri figli corrono, bruciano tappe in un tempo che non permette di andare piano, ma che esalta il mito del tutto veloce, del tutto e subito.”
Ecco allora che in questo periodo dell’anno emerge come impellente e insistente l’esigenza dei nostri ragazzi di partire da soli, senza di noi.
La vacanza con gli amici diventa il progetto più importante della loro esistenza e tu, sfinit* dalle discussioni.. non sai che fare..
Ma può veramente partire da solo? Puó dormire in hotel senza la presenza di un adulto? E se combina qualche casino? E come la mettiamo con il $e$$o?
Un bel respiro e… inizia a leggere!

MILANO ha approvato le nuove Linee Guida per la determinazione e attribuzione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dopo mesi di intenso confronto tra magistrati della Corte d’Appello e del Tribunale nonché avvocati facente parte del Consiglio dell’Ordine e dell’Osservatorio sulla Giustizia Civili di Milano sono stati offerti chiarimenti sulla gestione delle scelte e relativi costi dei figli anche in regime di affidamento esclusivo chiarendo la necessaria concertazione tra i genitori, delineate importanti modifiche spetto al regime passato e prevista una semplificazione per le spese straordinarie dei minori con disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) Dlgs 62/2024 alle cui maggiori spese viene dedicato un capitolo specifico.

Tra le modifiche si segnala che:
- la spesa per la mensa scolastica non è più ricompresa nel mantenimento ordinario e quindi a carico del genitore prevalentemente collocatario, ma è spesa straordinaria e quindi extrassegno e, inoltre, avendo natura essenziale, è obbligatoria: ne consegue che per tale spesa non è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- la spesa per la baby-sitter è spese straordinaria obbligatoria se entrambi i genitori lavorano ed i figli frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado.
- la spesa per le sedute psicologiche e l’acquisto del cellulare sono spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- qualora la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, ciascun genitore dovrà provvedere al pagamento diretto - nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.

Volete leggere il testo integrale del nuovo Protocollo? Lo trovate pubblicato sul nostro blog!

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MILANO ha approvato le nuove Linee Guida per la determinazione e attribuzione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dopo mesi di intenso confronto tra magistrati della Corte d’Appello e del Tribunale nonché avvocati facente parte del Consiglio dell’Ordine e dell’Osservatorio sulla Giustizia Civili di Milano sono stati offerti chiarimenti sulla gestione delle scelte e relativi costi dei figli anche in regime di affidamento esclusivo  chiarendo la necessaria concertazione tra i genitori, delineate importanti modifiche spetto al regime passato e prevista una semplificazione per le spese straordinarie dei minori con disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) Dlgs 62/2024 alle cui maggiori spese viene dedicato un capitolo specifico.

Tra le modifiche si segnala che:
- la spesa per la mensa scolastica non è più ricompresa nel mantenimento ordinario e quindi a carico del genitore prevalentemente collocatario, ma è spesa straordinaria e quindi extrassegno e, inoltre, avendo natura essenziale, è obbligatoria: ne consegue che per tale spesa non è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- la spesa per la baby-sitter  è spese straordinaria obbligatoria se entrambi i genitori lavorano ed i figli frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado.
- la spesa per le sedute psicologiche e l’acquisto del cellulare sono spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo consenso dei genitori.
- qualora la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, ciascun genitore dovrà provvedere al pagamento diretto - nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.

Volete leggere il testo integrale del nuovo Protocollo? Lo trovate pubblicato sul nostro blog!

Irrilevanti i 30 anni di matrimonio, la dedizione alla famiglia e la mancanza di un reddito: il coniuge che viene beccato con l’amante dai figli e/o ammette con loro tale relazione extraconiugale perde il diritto ad essere mantenuto e l’assegnazione della casa.

Il fatto: dopo 30 anni di matrimonio una donna si innamora dell’odontoiatra di famiglia e iniziano una relazione che ben presto diventa importante al punto che lei si allontana da casa per qualche tempo.

Al rientro, il marito rivela alla moglie di aver scoperto tale relazione confermata anche dai figli che l’avevano vista con il dottore in atteggiamenti che non lasciavano dubbi sulla natura della relazione.

Il matrimonio è compromesso e lei se ne deve andare da casa: i figli - a fronte del comportamento adulterino ammesso dalla madre in un momento di debolezza - vogliono vivere con il padre.

La donna, inoltre, all’esito di una forte lite, approfittando delle ore di lavoro del marito, cambia la serratura impedendo a tutti di fare rientro a casa.

All’uomo non resta che depositare ricorso per separazione chiedendo addebito e assegnazione della casa e il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari gli danno ragione.

Inutili i tentativi della donna di giustificarsi riferendo che la crisi era da ricondurre al comportamento dispotico del marito che avrebbe agito minacce, ingiurie, umiliazioni e vessazioni fisiche motivo del suo allontanamento. Inutili le denunce presentate nell’imminenza del procedimento di separazione. I testi non sono stati adeguati e le denunce inconsistenti.

La testimonianza dei figli, invece, non lascia dubbi: addebito alla madre che viene lasciata priva di contributo al mantenimento e della possibilità di vendere casa perché assegnata al padre.

Attenzione all’amore!

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Irrilevanti i 30 anni di matrimonio, la dedizione alla famiglia e la mancanza di un reddito: il coniuge che viene beccato con l’amante dai figli e/o ammette con loro tale relazione extraconiugale perde il diritto ad essere mantenuto e l’assegnazione della casa.

Il fatto: dopo 30 anni di matrimonio una donna si innamora dell’odontoiatra di famiglia e iniziano una relazione che ben presto diventa importante al punto che lei si allontana da casa per qualche tempo.

Al rientro, il marito rivela alla moglie di aver scoperto tale relazione confermata anche dai figli che l’avevano vista con il dottore in atteggiamenti che non lasciavano dubbi sulla natura della relazione.

Il matrimonio è compromesso e lei se ne deve andare da casa: i figli - a fronte del comportamento adulterino ammesso dalla madre in un momento di debolezza - vogliono vivere con il padre.

La donna, inoltre, all’esito di una forte lite, approfittando delle ore di lavoro del marito, cambia la serratura impedendo a tutti di fare rientro a casa.

All’uomo non resta che depositare ricorso per separazione chiedendo addebito e assegnazione della casa e il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari gli danno ragione.

Inutili i tentativi della donna di giustificarsi riferendo che la crisi era da ricondurre al comportamento dispotico del marito che avrebbe agito minacce, ingiurie, umiliazioni e vessazioni fisiche motivo del suo allontanamento. Inutili le denunce presentate nell’imminenza del procedimento di separazione. I testi non sono stati adeguati e le denunce inconsistenti.

La testimonianza dei figli, invece, non lascia dubbi: addebito alla madre che viene lasciata priva di contributo al mantenimento e della possibilità di vendere casa perché assegnata al padre.

Attenzione all’amore!

Un bambino si trova in un parco con il padre per imparare ad andare in bicicletta senza rotelle.
Durante una manovra, urta involontariamente una donna anziana, che cade e batte la testa.
La donna, soccorsa immediatamente dal padre, muore poco dopo in ospedale per un’emorragia cerebrale.

Il padre (e anche la madre) viene indagato per omicidio colposo: secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe dovuto vigilare meglio sul figlio.

Ma, poi, il PM chiede l’archiviazione: l’evento è stato improvviso, imprevedibile e il padre era lì, accanto al bambino, pronto a intervenire. L’evento fatale sarebbe la conseguenza di una “sfortunata casualità”; “non consentiva al padre del bambino, pur a fianco dello stesso, di intuire per tempo e/o di poter intervenire per scongiurare la disgrazia”.
Insomma non avrebbe potuto fare nulla di più di quanto ha fatto.

Il GIP ha accolto la richiesta del PM e, quindi, ha archiviato il procedimento.
Per la madre ha escluso a priori la responsabilità, perché non presente.
Al padre non può essere addebitato di non aver posto in essere la condotta esigibile idonea ad evitare l’evento: egli ha, infatti, vigilato sul minore e si è attivato per aiutare la signora.

Occorre svolgere una riflessione: non ogni evento tragico ha un colpevole. Non tutto può e deve essere punito.

Voi cosa ne pensate? È giusto escludere in questo caso la responsabilità penale del padre?

Post scritto da @avvcrespi

#minori #genitori

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Un bambino si trova in un parco con il padre per imparare ad andare in bicicletta senza rotelle.
Durante una manovra, urta involontariamente una donna anziana, che cade e batte la testa.
La donna, soccorsa immediatamente dal padre, muore poco dopo in ospedale per un’emorragia cerebrale.
 
Il padre (e anche la madre) viene indagato per omicidio colposo: secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe dovuto vigilare meglio sul figlio.
 
Ma, poi, il PM chiede l’archiviazione: l’evento è stato improvviso, imprevedibile e il padre era lì, accanto al bambino, pronto a intervenire. L’evento fatale sarebbe la conseguenza di una “sfortunata casualità”; “non consentiva al padre del bambino, pur a fianco dello stesso, di intuire per tempo e/o di poter intervenire per scongiurare la disgrazia”.
Insomma non avrebbe potuto fare nulla di più di quanto ha fatto.
 
Il GIP ha accolto la richiesta del PM e, quindi, ha archiviato il procedimento.
Per la madre ha escluso a priori la responsabilità, perché non presente.
Al padre non può essere addebitato di non aver posto in essere la condotta esigibile idonea ad evitare l’evento: egli ha, infatti, vigilato sul minore e si è attivato per aiutare la signora.
 
Occorre svolgere una riflessione: non ogni evento tragico ha un colpevole. Non tutto può e deve essere punito.
 
Voi cosa ne pensate? È giusto escludere in questo caso la responsabilità penale del padre?
 
Post scritto da @avvcrespi
 
#minori #genitori

📜 Può un fratello validamente accettare l’eredità per conto degli altri fratelli?
La Cassazione dice di sì!
L’accettazione dell’eredità, infatti, non è un atto personalissimo e può essere validamente compiuta da un terzo: è sufficiente che il potere di accettare sia espressamente conferito (art. 1388 c.c.). Il terzo, poi, può anche accettare in modo tacito, ad esempio con la vendita di un bene ereditario. In caso di accettazione tacita, ogni successiva rinuncia da parte del chiamato all’eredità è inefficace.
È quanto affermato dalla Cass. n. 15301/2025.
Il caso? Due fratelli in lite: lui conferiva procura generale alla sorella per gestire la successione del padre e la donna vendeva un immobile dell’asse ereditario. L’indomani della vendita, il fratello – che nulla sapeva ancora della vendita - formalizzava la rinuncia all’eredità.
Saputa della vendita, però, l’uomo chiedeva alla sorella la metà del prezzo incassato sostenendo che la vendita fatta anche a suo nome in forza della procura conferitale, equivalesse ad un’accettazione tacita e che pertanto la successiva rinuncia fosse inefficacie.
A fronte del diniego della sorella, l’uomo chiedeva al Tribunale di Palermo di condannarla alla restituzione della sua parte del ricavato della vendita, ma il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l’uomo avesse rinunciato all’eredità e che la procura non fosse sufficiente a costituire un’accettazione, neanche tacita. Allo stesso modo decideva la Corte d’Appello.
Il fratello non si fermava: proponeva ricorso in Cassazione e vinceva!
✍️ Posto che la procura rilasciata a suo tempo conteneva espressamente il potere di accettare l’eredità, che la vendita di un bene ereditario realizzata prima della rinuncia aveva effetti diretti sul rappresentato, ex art. 1388 c.c. e che la vendita è già di per sé una tacita accettazione, la sorella è obbligata a riconoscere al fratello la metà del prezzo!
📌 Una volta accettata, anche tacitamente, l’eredità non può più essere rinunciata. Semel heres, semper heres.

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📜 Può un fratello validamente accettare l’eredità per conto degli altri fratelli?
La Cassazione dice di sì!
L’accettazione dell’eredità, infatti, non è un atto personalissimo e può essere validamente compiuta da un terzo: è sufficiente che il potere di accettare sia espressamente conferito (art. 1388 c.c.). Il terzo, poi, può anche accettare in modo tacito, ad esempio con la vendita di un bene ereditario. In caso di accettazione tacita, ogni successiva rinuncia da parte del chiamato all’eredità è inefficace.
È quanto affermato dalla Cass. n. 15301/2025.
Il caso? Due fratelli in lite: lui conferiva procura generale alla sorella per gestire la successione del padre e la donna vendeva un immobile dell’asse ereditario. L’indomani della vendita, il fratello – che nulla sapeva ancora della vendita - formalizzava la rinuncia all’eredità. 
Saputa della vendita, però, l’uomo chiedeva alla sorella la metà del prezzo incassato sostenendo che la vendita fatta anche a suo nome in forza della procura conferitale, equivalesse ad un’accettazione tacita e che pertanto la successiva rinuncia fosse inefficacie.
A fronte del diniego della sorella, l’uomo chiedeva al Tribunale di Palermo di condannarla alla restituzione della sua parte del ricavato della vendita, ma il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l’uomo avesse rinunciato all’eredità e che la procura non fosse sufficiente a costituire un’accettazione, neanche tacita. Allo stesso modo decideva la Corte d’Appello. 
Il fratello non si fermava: proponeva ricorso in Cassazione e vinceva!
✍️ Posto che la procura rilasciata a suo tempo conteneva espressamente il potere di accettare l’eredità, che la vendita di un bene ereditario realizzata prima della rinuncia aveva effetti diretti sul rappresentato, ex art. 1388 c.c. e che la vendita è già di per sé una tacita accettazione, la sorella è obbligata a riconoscere al fratello la metà del prezzo! 
📌 Una volta accettata, anche tacitamente, l’eredità non può più essere rinunciata. Semel heres, semper heres.

Rapporto nonni-nipoti impedito da condotte ostative di uno dei due genitori? La Cassazione chiarisce che la domanda di regolamentare il tempo dei nonni ex art. 337 ter e seguenti può essere articolata dall’altro genitore all’interno del procedimento di separazione con indubbio risparmio di tempi e denaro.

Accogliendo il ricorso di un padre contro la ex che impediva ai bambini di vedere la sua famiglia, la Suprema Corte sancisce la legittimazione del genitore a svolgere - oltre alle domande relative al proprio calendario di frequentazione - anche quella di regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti alla luce dell primario interesse dei minori a veder tutelato il loro rapporto significativo con le famiglie di origine dei genitori.

Sia il Tribunale di Agrigento che la Corte d’Appello di Palermo avevano in realtà dichiarato inammissibile la domanda articolata dall’uomo ma questi non si dava per vinto e ricorreva in Cassazione ove vedeva accolta la sua pretesa.

La legittimazione del genitore, chiarisce la Cassazione, concorre con quella dei nonni a richiedere al Tribunale per i Minorenni la tutela del loro diritto ai sensi dell’art. 327 bis cc ma prevale allorquando pende già un procedimento separazione/divorzio/regolamentazione dei ruoli genitoriali, poiché il cumulo processuale delle domande da parte del genitore presenta una ratio non irragionevole (legata all`identità soggettiva delle parti in causa e alla possibilità di adottare in un unico contesto i provvedimenti più opportuni per la tutela dei minori).

Nessun dubbio invece in merito alla inammissibilità della domanda dei nonni all’interno del procedimento di separazione: la famiglia di origine non ha voce nelle separazioni!!

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Rapporto nonni-nipoti impedito da condotte ostative di uno dei due genitori? La Cassazione chiarisce che la domanda di regolamentare il tempo dei nonni ex art. 337 ter e seguenti può essere articolata dall’altro genitore all’interno del procedimento di separazione con indubbio risparmio di tempi e denaro.

Accogliendo il ricorso di un padre contro la ex che impediva ai bambini di vedere la sua famiglia, la Suprema Corte sancisce la legittimazione del genitore a  svolgere -  oltre alle domande relative al proprio calendario di frequentazione - anche quella di regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti alla luce dell primario interesse dei minori a veder tutelato il loro rapporto significativo con le famiglie di origine dei genitori.

Sia il Tribunale di Agrigento che la Corte d’Appello di Palermo avevano in realtà dichiarato inammissibile la domanda articolata dall’uomo ma questi non si dava per vinto e ricorreva in Cassazione ove vedeva accolta la sua pretesa.

La legittimazione del genitore, chiarisce la Cassazione, concorre con quella dei nonni a richiedere al Tribunale per i Minorenni la tutela del loro diritto ai sensi dell’art. 327 bis cc ma prevale allorquando pende già un procedimento separazione/divorzio/regolamentazione dei ruoli genitoriali, poiché il cumulo processuale delle domande da parte del genitore presenta una ratio non irragionevole (legata all'identità soggettiva delle parti in causa e alla possibilità di adottare in un unico contesto i provvedimenti più opportuni per la tutela dei minori).

Nessun dubbio invece in merito alla inammissibilità della domanda dei nonni all’interno del procedimento di separazione: la famiglia di origine non ha voce nelle separazioni!!
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