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Accompagnamo da oltre 20 anni chi affronta momenti di fragilità.
Ci occupiamo di diritto di famiglia, tutela dei minori, violenza domestica, successioni e molto altro.. dietro ad ogni caso c’è una storia vera, fatta di emozioni, paure, rinascite. E noi ci siamo.
I nostri valori sono: equilibrio, ambizione, empatia e determinazione.
Con competenza, passione e un team unito, tutto al femminile.
Perché il diritto non è solo legge: accogliere, ascoltare, rispettare, supportare e studiare.
Questi sono solo alcuni dei verbi che raccontano il nostro modo di lavorare.

#avvdinella #studiolegale

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Accompagnamo da oltre 20 anni chi affronta momenti di fragilità.
Ci occupiamo di diritto di famiglia, tutela dei minori, violenza domestica, successioni e molto altro.. dietro ad ogni caso c’è una storia vera, fatta di emozioni, paure, rinascite. E noi ci siamo. 
I nostri valori sono: equilibrio, ambizione, empatia e determinazione. 
Con competenza, passione e un team unito, tutto al femminile.
Perché il diritto non è solo legge: accogliere, ascoltare, rispettare, supportare e studiare.
Questi sono solo alcuni dei verbi che raccontano il nostro modo di lavorare.

#avvdinella #studiolegale

Cosa succede all’assegno di mantenimento dopo la separazione, quando si inizia una nuova relazione?

Con la recente ordinanza la Cassazione chiarisce che la nuova convivenza PUO’ incidere concretamente sul diritto all’assegno divorzile!

Se stabile e caratterizzata da una vera condivisione economica, va considerata nella valutazione complessiva delle condizioni delle parti.

➡ Nel caso arrivato in Cassazione, la Corte di Appello di Venezia poneva a carico del marito l’onere di corrispondere € 700,00 mensili per ciascuna delle due figlie ed € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. L’uomo impugnava la decisione, affermando che non solo il matrimonio era durato meno di un anno; la moglie aveva redditi propri, una casa di proprietà e l’aiuto della famiglia d’origine ma la donna aveva iniziato una nuova convivenza stabile con un uomo economicamente benestante, con cui condivideva spese e stile di vita!

⚖️ La Cassazione non la pensa come Venezia: occorre rivalutare ma anche controllare i calcoli dell’assegno per le figlie minori : l’importo era ridotto in modo immotivato, basandosi solo sull’età e senza tenere conto delle reali esigenze e del contributo di ciascun genitore.

🔁 Il procedimento dovrà quindi tornare alla Corte d’Appello di Venezia , che dovrà valutare di nuovo tutti gli elementi: i redditi reali, la convivenza more uxorio e, soprattutto, l’interesse primario delle figlie.

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Cosa succede all’assegno di mantenimento dopo la separazione, quando si inizia una nuova relazione?

Con la recente ordinanza la Cassazione chiarisce che la nuova convivenza PUO’ incidere concretamente sul diritto all’assegno divorzile! 

Se stabile e caratterizzata da una vera condivisione economica, va considerata nella valutazione complessiva delle condizioni delle parti.

➡ Nel caso arrivato in Cassazione, la Corte di Appello di Venezia poneva a carico del marito l’onere di corrispondere € 700,00 mensili per ciascuna delle due figlie ed € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. L’uomo impugnava la decisione, affermando che non solo il matrimonio era durato meno di un anno; la moglie aveva redditi propri, una casa di proprietà e l’aiuto della famiglia d’origine ma la donna aveva iniziato una nuova convivenza stabile con un uomo economicamente benestante, con cui condivideva spese e stile di vita! 

⚖️ La Cassazione non la pensa come Venezia: occorre rivalutare ma anche controllare i calcoli dell’assegno per le figlie minori : l’importo era ridotto in modo immotivato, basandosi solo sull’età e senza tenere conto delle reali esigenze e del contributo di ciascun genitore.

🔁 Il procedimento dovrà quindi tornare alla Corte d’Appello di Venezia , che dovrà valutare di nuovo tutti gli elementi: i redditi reali, la convivenza more uxorio e, soprattutto, l’interesse primario delle figlie.

Vi auguriamo buone vacanze! 🏖️Lo studio sarà chiuso dall’1 al 31 agosto! ☀️
Se volete prenotare il vostro primo appuntanto con noi a settembre scriveteci alla mail studio@dinellalex.it anche se siamo in vacanza vi risponderemo 🥰

#studiolegale #dinellalex #avvdinella

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Vi auguriamo buone vacanze! 🏖️Lo studio sarà chiuso dall’1 al 31 agosto! ☀️
Se volete prenotare il vostro primo appuntanto con noi a settembre scriveteci alla mail studio@dinellalex.it anche se siamo in vacanza vi risponderemo 🥰

#studiolegale #dinellalex #avvdinella

L’educazione educazione sessuale è “affare” di noi adulti. Non possiamo nasconderci. I ragazzi ci chiedono di superare la nostra immaturità e codardia e dare risposta alle loro domande.

Una tra le più delicate è “Cosa significa essere maschio o femmina?” Uno dei percorsi più faticosi che potremmo essere chiamati ad affrontare è la decisione dei nostri ragazzi del cambio del genere.

L’argomento è serio e molto complesso ma l’ho affrontato nella mia ultima intervista su F a firma di @labenesangi

Scopri come funziona il percorso di cambiamento di genere, quali sono i diritti dei minori transgender e cosa prevede oggi la legge in Italia.

#educazionesessuale #educarealrispetto
#nopregiudizi
#minoritransgender

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L’educazione educazione sessuale è “affare” di noi adulti. Non possiamo nasconderci. I ragazzi ci chiedono di superare la nostra immaturità e codardia e dare risposta alle loro domande.

Una tra le più delicate è “Cosa significa essere maschio o femmina?” Uno dei percorsi più faticosi che potremmo essere chiamati ad affrontare è la decisione dei nostri ragazzi del cambio del genere. 

L’argomento è serio e molto complesso ma l’ho affrontato nella mia ultima intervista su F a firma di @labenesangi 

Scopri come funziona il percorso di cambiamento di genere, quali sono i diritti dei minori transgender e cosa prevede oggi la legge in Italia.

#educazionesessuale #educarealrispetto
#nopregiudizi
#minoritransgender

📜 Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aggiornato: ora è 13.659,64 euro annui. In ambito penale, il limite sale ulteriormente di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

⚖️ Il patrocinio a spese dello Stato è stato introdotto con il D.P.R. 115/2002 e garantisce la possibilità di affrontare una causa, sia civile che penale, a coloro che si trovano in difficoltà economiche. Questo istituto permette di poter essere assistiti da un legale senza dover sostenere le spese legali.

📈 L’aumento, pari al 6,4%, riflette la variazione dell’indice ISTAT così da garantire un accesso effettivo alla giustizia!

👨‍👩‍👧‍👦 Nella maggior parte dei casi, per valutare il diritto al beneficio si considera il reddito complessivo del nucleo familiare convivente. Tuttavia, se ci sono conflitti d’interesse o la causa riguarda diritti strettamente personali, quali ad esempio le cause di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, viene considerato solo il reddito personale del richiedente.

🚨 In alcuni procedimenti penali, riconosciuti dall’ordinamento giuridico come particolarmente gravi e pregiudizievoli, come quelli per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, la vittima ha sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito e patrimonio.

📄 Per accedere al gratuito patrocinio è necessario presentare un’autocertificazione con i dati reddituali del richiedente e se richiesto, dei conviventi! Attenzione: le dichiarazioni devono essere veritiere! E il legale incaricato deve essere aggiornato in caso di variazioni di reddito, da comunicarsi nel termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla domanda o dall’ultima variazione comunicata.

👩‍⚖️ Infine, l’avvocato cui viene conferito il mandato deve essere scelto tra coloro che sono iscritti nell’albo per il patrocinio a spese dello Stato.

✅ Questo aggiornamento è un piccolo ma importante passo per rendere la giustizia davvero accessibile a tutte e tutti!

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📜 Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stato aggiornato: ora è 13.659,64 euro annui. In ambito penale, il limite sale ulteriormente di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

⚖️ Il patrocinio a spese dello Stato è stato introdotto con il D.P.R. 115/2002 e garantisce la possibilità di affrontare una causa, sia civile che penale, a coloro che si trovano in difficoltà economiche. Questo istituto permette di poter essere assistiti da un legale senza dover sostenere le spese legali.

📈 L’aumento, pari al 6,4%, riflette la variazione dell’indice ISTAT così da garantire un accesso effettivo alla giustizia!

👨‍👩‍👧‍👦 Nella maggior parte dei casi, per valutare il diritto al beneficio si considera il reddito complessivo del nucleo familiare convivente. Tuttavia, se ci sono conflitti d’interesse o la causa riguarda diritti strettamente personali, quali ad esempio le cause di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, viene considerato solo il reddito personale del richiedente.

🚨 In alcuni procedimenti penali, riconosciuti dall’ordinamento giuridico come particolarmente gravi e pregiudizievoli, come quelli per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, la vittima ha sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito e patrimonio.

📄 Per accedere al gratuito patrocinio è necessario presentare un’autocertificazione con i dati reddituali del richiedente e se richiesto, dei conviventi! Attenzione: le dichiarazioni devono essere veritiere! E il legale incaricato deve essere aggiornato in caso di variazioni di reddito, da comunicarsi nel termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla domanda o dall’ultima variazione comunicata.

👩‍⚖️ Infine, l’avvocato cui viene conferito il mandato deve essere scelto tra coloro che sono iscritti nell’albo per il patrocinio a spese dello Stato.

✅ Questo aggiornamento è un piccolo ma importante passo per rendere la giustizia davvero accessibile a tutte e tutti!

➡ Cosa accade se la moglie che riceve in comodato dal marito un immobile per abitarlo e per utilizzarlo durante le visite al figlio lo affitta a terzi?
➡ il Tribunale di Grosseto con la sentenza 606/2025 conferma l’orientamento costante per cui il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all`art. 1804 c.c., può senz`altro recedere dal contratto, causandone l`estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l`obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno;
➡ in particolare, l’affitto a terzi costituisce un abuso dell’immobile oggetto del comodato dovendo la moglie servirsi della cosa per la specifica esigenza di abitarla per esercitare il diritto di visita.
➡ Pertanto, il Tribunale di Grosseto afferma che iI trasferimento della donna in altra abitazione e la di lei intenzione di affittare a terzi l`immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale fiduciario con il comodante sono condotte idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l`immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.

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➡ Cosa accade se la moglie che riceve in comodato dal marito un immobile per abitarlo e per utilizzarlo durante le visite al figlio lo affitta a terzi?
➡ il Tribunale di Grosseto con la sentenza 606/2025 conferma l’orientamento costante per cui il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno;
➡ in particolare, l’affitto a terzi costituisce un abuso dell’immobile oggetto del comodato dovendo la moglie servirsi della cosa per la specifica esigenza di abitarla per esercitare il diritto di visita.
➡ Pertanto, il Tribunale di Grosseto afferma che iI trasferimento della donna in altra abitazione e la di lei intenzione di affittare a terzi l'immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale fiduciario con il comodante sono condotte idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l'immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.

Un padre era stato accusato di non aver mai versato il mantenimento in favore del figlio minore (300 euro mensili), previsto da un provvedimento del giudice civile.
In primo grado, il Tribunale lo aveva ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto, rilevando, da un lato, che il minore aveva comunque ricevuto regali, dall’altro, che le spese erano state in parte sostenute da altri familiari dell’uomo.

Proponeva ricorso il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod, pen. e illogicità della motivazione, poiché mancavano gli indici dimostrativi della tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento dell’imputato.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (sent. n. 15785/25).

Sostiene, in primo luogo, che l’omesso pagamento dell’assegno protratto nel tempo non può considerarsi tenue: se la condotta è abituale e reiterata (“prolungata”) non vi può essere tenuità del fatto (art. 131-bis, comma 3 c.p.).

Inoltre, secondo la Suprema Corte, i regali non equivalgono al mantenimento: donare oggetti, fare acquisti per il figlio o contribuire informalmente al suo sostentamento non sono sufficienti per ritenere adempiuto l’obbligo di mantenimento.

Anche il pagamento da parte di terzi non libera l’obbligato: se i nonni o altri parenti intervengono per garantire il mantenimento del minore, questo non esonera il genitore obbligato dalla responsabilità penale prevista dall’art. 570-bis c.p.. In buona sostanza l’obbligo di mantenimento ha natura personale e inderogabile, e con qualsiasi forma di elusione, si commette reato.

Del pari inconferente, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento effettuato nella sentenza impugnata al forte legame affettivo esistente tra padre e figlio: tale elemento non è previsto per l’integrazione del delitto contestato.

Secondo voi è giusto ritenere il genitore responsabile, anche se il figlio ha ricevuto supporto dai parenti dell’obbligato?

Post scritto da @avvcrespi

#minori #genitori #mantenimento

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Un padre era stato accusato di non aver mai versato il mantenimento in favore del figlio minore (300 euro mensili), previsto da un provvedimento del giudice civile.
In primo grado, il Tribunale lo aveva ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto, rilevando, da un lato, che il minore aveva comunque ricevuto regali, dall’altro, che le spese erano state in parte sostenute da altri familiari dell’uomo.
 
Proponeva ricorso il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod, pen. e illogicità della motivazione, poiché mancavano gli indici dimostrativi della tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento dell’imputato.
 
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (sent. n. 15785/25).
 
Sostiene, in primo luogo, che l’omesso pagamento dell’assegno protratto nel tempo non può considerarsi tenue: se la condotta è abituale e reiterata (“prolungata”) non vi può essere tenuità del fatto (art. 131-bis, comma 3 c.p.).
 
Inoltre, secondo la Suprema Corte, i regali non equivalgono al mantenimento: donare oggetti, fare acquisti per il figlio o contribuire informalmente al suo sostentamento non sono sufficienti per ritenere adempiuto l’obbligo di mantenimento.
 
Anche il pagamento da parte di terzi non libera l’obbligato: se i nonni o altri parenti intervengono per garantire il mantenimento del minore, questo non esonera il genitore obbligato dalla responsabilità penale prevista dall’art. 570-bis c.p.. In buona sostanza l’obbligo di mantenimento ha natura personale e inderogabile, e con qualsiasi forma di elusione, si commette reato.
 
Del pari inconferente, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento effettuato nella sentenza impugnata al forte legame affettivo esistente tra padre e figlio: tale elemento non è previsto per l’integrazione del delitto contestato.
 
Secondo voi è giusto ritenere il genitore responsabile, anche se il figlio ha ricevuto supporto dai parenti dell’obbligato?
 
Post scritto da @avvcrespi
 
#minori #genitori #mantenimento

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1928/2025) ha stabilito che, in rispetto del principio di proporzionalità, se l’assegno di mantenimento per i figli è pari a circa la metà dello stipendio del genitore, va ridotto.
➡️ Nel caso specifico, un padre divorziato era stato obbligato a versare €600 al mese per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonostante percepisse uno stipendio di €1.300,00. La madre, invece, aveva un reddito doppio rispetto al suo. L’uomo aveva modificato il proprio ruolo da socio a dipendente per ottenere una retribuzione fissa, ma la Corte d’Appello aveva ritenuto “irrilevante” questo cambiamento, confermando l’assegno già stabilito anni prima in sede di separazione.
➡️ Secondo la Cassazione, però, il principio di proporzionalità (art. 337-ter c.c.) non può essere ignorato: entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in base alle rispettive possibilità economiche.
➡️ La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di secondo grado, evidenziando che un assegno che incide per quasi metà dello stipendio del genitore non è sostenibile né equo, soprattutto in presenza di forti disparità economiche tra i genitori.
🔗 Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell`Avv. Cecilia Gaudenzi: un click sul link in bio ed uno su Blog.
❓E poi se volete tornate qui e ditemi: siete d’accordo?
#DirittoDiFamiglia #AssegnoDiMantenimento #Cassazione #Proporzionalità #Separazione #Divorzio #Genitori #Figli #Giustizia #StudioLegale #Legge #CorteDiCassazione

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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1928/2025) ha stabilito che, in rispetto del principio di proporzionalità, se l’assegno di mantenimento per i figli è pari a circa la metà dello stipendio del genitore, va ridotto.
➡️ Nel caso specifico, un padre divorziato era stato obbligato a versare €600 al mese per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonostante percepisse uno stipendio di €1.300,00. La madre, invece, aveva un reddito doppio rispetto al suo. L’uomo aveva modificato il proprio ruolo da socio a dipendente per ottenere una retribuzione fissa, ma la Corte d’Appello aveva ritenuto “irrilevante” questo cambiamento, confermando l’assegno già stabilito anni prima in sede di separazione.
➡️ Secondo la Cassazione, però, il principio di proporzionalità (art. 337-ter c.c.) non può essere ignorato: entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in base alle rispettive possibilità economiche.
➡️ La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di secondo grado, evidenziando che un assegno che incide per quasi metà dello stipendio del genitore non è sostenibile né equo, soprattutto in presenza di forti disparità economiche tra i genitori.
🔗 Sul nostro Blog potete leggere l’approfondimento dell'Avv. Cecilia Gaudenzi: un click sul link in bio ed uno su Blog.
❓E poi se volete tornate qui e ditemi: siete d’accordo? 
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