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Scuola privata: il padre separato può rifiutarsi di pagarla solo se c’è una valida ragione

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Il genitore non collocatario non ha un potere di veto sulle scelte, effettuate dall’altro genitore, che riguardano il figlio.

Il dissenso alla spesa per una certa attività, manifestato dal genitore non collocatario, deve essere motivato e fondato con la conseguenza che i giudici devono indagare la compatibilità della spesa con le condizioni economiche dei genitori, col tenore della famiglia nonché avuto riguardo all’interesse del minore.

Quanto sopra è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 14564 pubblicata il 25 maggio 2023.

È bene precisare, tuttavia, che tale pronuncia è intervenuta in un caso sottoposto alla Corte in una epoca precedente l’attuale riforma del processo civile. Oggi, infatti, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, educazione, (alla salute e alla scelta della residenza abituale) del minore devono esser assunte di comune accordo in caso di regime di affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.).

In particolare, nel caso di specie, la madre, prevalentemente collocataria del minore, aveva autonomamente iscritto il figlio ad un istituto scolastico privato chiedendo poi il rimborso pro quota al coniuge, il quale aveva manifestato un dissenso generico ed immotivato a tale spesa; adottando, pertanto, autonomamente e unilateralmente la scelta in ambito educativo e non condividendola con l’ex marito. Sarà, pertanto, interessante attendere i futuri orientamenti giurisprudenziali in materia nel caso, come quello oggetto della sentenza e qui in commento, di iscrizione ad istituti scolastici privati effettuata solo da un genitore il quale poi pretende il rimborso della spesa dall’altro genitore.

Secondo la Corte di Cassazione, in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore prevalentemente collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art 337-ter c.c. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass., n. 15240/2018).

E attenzione perché, in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che, invece, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Circa, poi, il dissenso espresso dal padre alla spesa per la scuola privata e manifestato attraverso una lettera raccomandata sottoscritta solo dal difensore e non dal padre personalmente, la Corte di Cassazione rileva che i giudici di merito non avessero verificato la rispondenza della spesa all’interesse del minore né commisurato l’entità di detta spesa rispetto all’utilità e sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. I giudici di merito, infatti, hanno condotto la loro indagine nella sola verifica dell’esistenza dell’eventuale dissenso del padre come se questi avesse un potere di veto sull’iscrizione alla scuola privata anche in assenza di valide motivazioni. Non basta dire no alla spesa per essere esentato dal parteciparvi: se tale attività o iscrizione scolastica risponde all’interesse del minore ed è ben sostenibile economicamente dai genitori, il rimborso è dovuto.

I giudici ribadiscono, dunque, il principio secondo cui la spesa deve essere rimborsata qualora sia tutelato l’interesse del minore e qualora tale spesa sia sostenibile da parte dei genitori.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello dell’altro genitore può essere sanzionato nei rapporti tra i genitori, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.