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BIMBO ESCLUSO DALLA SCUOLA MATERNA PERCHE’ NON VACCINATO

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Con la sentenza n. 5037 notificata in data 29 ottobre 2024 il Tribunale di Torino ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per l’ammissione alle scuole dell’infanzia, affermando che tale requisito non viola né il diritto alla salute né quello alla privacy.

La sentenza emessa dalla prima sezione civile è arrivata al termine di un procedimento introdotto da due genitori di un bimbo a cui era stata revocata l’iscrizione con conseguente esclusione dalla scuola per l’infanzia, poiché non era stato presentato il certificato delle vaccinazioni obbligatorie prima dell’inizio delle lezioni.

Il Decreto Legge Lorenzin n. 119/2017, infatti, ha introdotto l’obbligatorietà della vaccinazione per dieci tipologie di vaccino per tutti i minori di età da 0 a 16 anni: nello specifico è prevista l’obbligatorietà del vaccino Esavalente (contenente l’anti-poliomielitica, l’anti-difterica, l’anti-tetanica, l’anti-epatite B, l’anti-pertosse, l’anti- Haemophilus influenza tipo b) e del vaccino MPRV (contenente l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-varicella obbligatoria solo per i bimbi nati dopo il 1/1/2017).

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, tale Decreto Legge prevede che venga comminata agli adulti che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento e, per i minori da 0 a 6 anni, come ulteriore sanzione è anche previsto che non sia consentito l’accesso del minore non vaccinato ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ivi siano esse pubbliche o private, incluse quelle private non paritarie.

Si legge espressamente nell’art.3, comma 3, della predetta legge: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione […] non costituisce requisito di accesso alla scuola, o agli esami.”….”Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata  presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione.”

Nonostante la suddetta normativa, nel caso oggi in commento i genitori di un bambino torinese, impugnavano il provvedimento del Comune che aveva escluso il loro figlio dalla scuola dell’infanzia a causa della mancanza di regolarità nel percorso vaccinale obbligatorio. Richiamando l’articolo 32 della Costituzione italiana che garantisce il diritto alla salute, sostenevano che l’obbligo vaccinale non potesse essere imposto senza il loro consenso informato. Tale consenso avrebbe dovuto prevalere sulla normativa relativa alle vaccinazioni obbligatorie per l’accesso agli asili, poiché il diritto alla salute dovrebbe estendersi alla libertà di scelta in materia sanitaria.

Inoltre, i genitori avevano anche sostenuto che l’obbligo di comunicare lo status vaccinale del figlio rappresentasse una violazione del diritto alla riservatezza delle informazioni personali.

Il Tribunale di Torino, però, respingeva tali argomentazioni, affermando che l’obbligo vaccinale per la frequenza delle scuole dell’infanzia non rappresenta una violazione dei diritti costituzionali invocati. L’obbligo vaccinale, infatti, non è in contrasto con il diritto alla salute, bensì costituisce una misura di tutela collettiva. Secondo i giudici, la vaccinazione obbligatoria non solo protegge il singolo individuo, ma contribuisce alla creazione di una barriera immunologica che tutela la salute dell’intera comunità, in particolare dei soggetti più vulnerabili che non possono ricevere il vaccino per motivi medici.

Il consenso informato è certamente un principio rilevante, ma non applicabile nei contesti dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, poiché la legge prevede specificamente l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’accesso agli asili, proprio per il valore collettivo della salute pubblica.

La Corte ha osservato che l’obbligo di vaccinazione non si pone in contrasto con la libertà di scelta dei genitori, in quanto costituisce un requisito di accesso a un servizio pubblico, e non una coercizione a ricevere il vaccino. I genitori mantengono dunque la libertà di scegliere di non vaccinare i propri figli e di non far frequentare gli asili nido e le scuole materne ai loro figli, ma se invece vogliono tale frequentazione – che non è obbligatoria – devono accettare le limitazioni derivanti dal mancato rispetto delle normative in materia di accesso alle strutture pubbliche.

La Corte ha inoltre ritenuto che la richiesta del Comune di escludere i minori non vaccinati non fosse neppure in contrasto con il diritto alla privacy: l’obbligo di trasparenza sullo stato vaccinale dei minori è giustificato dalla necessità di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, e dunque non comporta una violazione del diritto alla riservatezza, poiché riguarda informazioni rilevanti per il benessere collettivo. L’obbligo vaccinale non rappresenta una violazione della privacy, bensì una misura proporzionata e giustificata dalla necessità di creare ambienti sicuri per i più piccoli e per la comunità scolastica nel suo insieme.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).