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DIRITTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE

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Con particolare riferimento al diritto di famiglia, lo Studio offre specifica assistenza stragiudiziale e giudiziale in caso di crisi delle famiglie caratterizzate da coppie di persone di diversa nazionalità ovvero residenti in Paesi diversi, all’interno o meno dell’Unione Europea, in costante aggiornamento con l’evoluzione della normativa dell’Unione europea e convenzionale.

 

Lo Studio fornisce altresì assistenza relativamente ai procedimenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in caso di violazione da parte dello Stato dei diritti umani sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

 

In particolare:

È una forma alternativa di risoluzione delle controversie che prevede la partecipazione di uno o più mediatori imparziali e qualificati per raggiungere un accordo che deve garantire che le decisioni genitoriali siano prese nel miglior interesse del minore, se la controversia riguarda un figlio.

 

Le questioni familiari che possono essere oggetto di mediazione sono la responsabilità genitoriale e i diritti di visita, la sottrazione di un minore, obbligazioni alimentari e tutte le altre conseguenze derivanti dallo scioglimento del matrimonio o dalla separazione.

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente. Lo Studio offre consulenza ai fini di verificare l’esistenza dei presupposti per procedere a tale trascrizione.

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 all’art. 64 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino determinati requisiti di forma e sostanza.

 

L’art. 65 l. 218/1995 prevede che i provvedimenti stranieri aventi ad oggetto i rapporti di famiglia, i diritti della personalità e la capacità delle persone producono automaticamente effetti nell’ordinamento interno, purché non siano in contrasto con l’ordine pubblico e siano emanati nel rispetto dei diritti essenziali di difesa.

 

Nel caso in cui venga contestato il possesso da parte della sentenza straniera dei requisiti di cui all’art. 64 ovvero nel caso in cui tale sentenza, pur essendo idonea di per sé a produrre effetti nell’ordinamento, non venga concretamente eseguita o, ancora, sia necessario procedere ad esecuzione forzata, lo Studio offre assistenza per il procedimento di accertamento innanzi alla Corte d’Appello.

In caso di procedimenti di separazione o divorzio che presentino elementi di estraneità con l’ordinamento italiano lo Studio si occupa di individuare quale sia il giudice competente e quale la legge applicabile alla luce della normativa dell’Unione europea e della Convenzioni Internazionali, tanto con riferimento ai rapporti c.d. “orizzontali” tra coniugi quanto ai rapporti “verticali” tra genitori e figli prestando la difesa tecnica nel relativo procedimento.

Gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori sono disciplinati dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 che prevede una procedura specifica di tutela in caso di sottrazione internazionale di minori al fine di ottenere l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti da un genitore in un altro Stato rispetto quello di residenza abituale. Lo Studio offre specifica assistenza e rappresentanza per tutte le fasi della procedura, i rapporti con l’Autorità Centrale di riferimento sino al procedimento innanzi ai tribunali di merito.

Lo Studio, anche grazie alla rete di professionisti in suolo estero, è in grado di garantire la puntuale esecuzione di provvedimenti italiani sia nei Paesi membri dell’Unione Europea che extracomunitari.

Si parla di obbligazioni alimentari con riferimento agli obblighi di mantenimento che nascono per effetto delle sentenze di separazione, divorzio, affidamento dei figli la cui fonte è un provvedimento straniero da eseguire in Italia ovvero il cui titolo italiano deve essere riconosciuto ed eseguito all’estero.

Ad oggi, in Italia la maternità surrogata (o utero in affitto) – tecnica di procreazione assistita in cui una donna provvede a portare a termine la gravidanza per conto di una o più persone che saranno i genitori legali del nascituro – è vietata dall’art.12, comma 6, della legge n.40/2004. Tuttavia, sempre più spesso coppie italiane accedono alla maternità surrogata concludendo contratti, a titolo oneroso ovvero gratuito, in Paesi esteri in cui, al contrario, è ammessa tale gestazione per altri.

 

Lo Studio offre assistenza e consulenza legale nel caso in cui, una volta rientrata in Italia, la coppia genitoriale chieda la trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero ed incontri problematiche tanto nel riconoscimento dell’atto di stato civile formatosi all’estero quanto a seguito di segnalazione presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.