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DIRITTO DELLE PERSONE

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Lo Studio Legale Di Nella fornisce assistenza nei procedimenti finalizzati all’adozione di maggiorenne, al cambio del nome e/o del cognome, alla rettificazione di attribuzione di sesso, e  genere e tutela alle persone incapaci di provvedere ai propri interessi, temporaneamente o in modo permanente, parzialmente o totalmente nonché assistenza a coloro che desiderano procedere con l’adozione di maggiorenne, a quelle che hanno subito una violazione dei diritti della persona per ottenere il risarcimento del danno e a quelle che necessitano di recuperare forzatamente i crediti vantati.

 

Nello specifico lo Studio offre assistenza nei seguenti ambiti:

E’ il procedimento che riguarda l’adozione di una persona con più di 18 anni di età.

 

Con questo procedimento l’adottato aggiunge al proprio il cognome dell’adottante, acquista i diritti anche successori e assume gli obblighi come un figlio.

 

L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età e l’adottato deve avere almeno 18 anni in meno di lui. Chi adotta non deve avere figli salvo casi eccezionali da valutarsi caso per caso.

 

Per l’adozione ordinaria serve il consenso:

 

  • di chi adotta e suo eventuale coniuge;

 

  • di chi e adottando e suo eventuale coniuge;

 

  • dei figli dell’adottante (nei casi ammessi);

 

  • dei genitori dell’ adottando.

L’amministrazione di sostegno è l’istituto nato per tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. A tali soggetti sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse esigenze, in modo tale da consentire una protezione, senza mai giungere ad una totale esclusione della capacità di agire del beneficiario.

 

L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito, secondo requisiti d’idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

 

Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile l’amministratore è nominato dal Giudice Tutelare.

E’ la forma di protezione prevista per coloro che per abituale infermità di mente sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. La pronuncia comporta, da parte del Giudice Tutelare, la nomina di un tutore.

E’ la forma di protezione prevista per gli infermi di mente la cui condizione non è così grave da giustificare una pronuncia di interdizione (ove non sia misura sufficiente la nomina di amministratore di sostegno). La pronuncia comporta, da parte del Giudice Tutelare, la nomina di un curatore.

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.  Le richieste devono avere carattere eccezionale e sono ammesse solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

 

L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

 

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

 

Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e del cognome è il Prefetto.

La persona che intende cambiare sesso e genere o le persone transgender in generale al termine di un percorso di affermazione di genere potranno avanzare domanda al Tribunale competente per ottenere l’autorizzazione alla riassegnazione del sesso e al cambiamento del nome.

 

Nel giudizio è possibile chiedere l’autorizzazione per l’intervento chirurgico di riattribuzione di sesso e la rettificazione del nome e del sesso oppure solo quest’ultimo. È infatti possibile che la persona transgender non sia intenzionata a modificare i propri caratteri sessuali per via chirurgica e dunque, nel caso in cui la persona non voglia, non intenda o non possa operarsi, potrà richiedere il mutamento del nome e del sesso anagrafico cioè potrà richiedere il solo “cambio di nome e sesso”.

La legge prevede che chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. l danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno alla salute o danno biologico.