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Curatore speciale del minore: i genitori possono impugnare la nomina? 

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Uno degli aspetti di novità introdotti dalla Riforma Cartabia riguarda la “figura” del curatore speciale del minore la cui disciplina contenuta negli artt. 78-80 c.p.c. è stata innovata dalla L. 26 novembre 2021, n. 206 che ha trasposto parzialmente il loro contenuto nell’art. . 473 bis 8 c.p.c., il quale prevede ora, espressamente, che “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento…..c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguatarappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori” e che, “in ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80 ”.

La nuova norma, inoltre, ricalcando in parte il contenuto del testo dell’art. 80 cpc applicabile fino all’entrata in vigore della Riforma, prevede espressamente che al curatore speciale il giudice può attribuire specifici poteri di rappresentanza sostanziale, confermando in tal modo la funzione prettamente processuale e strumentale della nomina, in assenza di tale specifico conferimento. 

Il curatore speciale, quindi, anche in assenza di specifici poteri sostanziali, di fatto si sostituisce ai genitori nella funzione di farsi portatori della “voce del figlio” all’intero di determinati procedimenti che vedono coinvolto il nucleo familiare. Il curatore, infatti, ha proprio lo scopo di «dare voce» al minore all’interno del procedimento in cui è stato valutato esserci, almeno potenzialmente, un conflitto di interessi con i genitori, nonché di perseguire i di lui interessi quale obiettivo supremo, valutando se l’azione giudiziale intrapresa e i provvedimenti in atto sono idonei a realizzare tale interesse.

Ma cosa succede se i genitori non sono d’accordo su tale nomina? E’ ammissibile un reclamo avverso tale decisione?  

Su tale questione si è espressa recentemente la Corte d’Appello di Milano, Sez. V Famiglia e Minori, con decreto del 20 aprile 2023 dichiarando inammissibile tale impugnazione stante la mancanza di natura decisoria del decreto di nomina, all’esito di una articolata ed approfondita esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto. 

Ma andiamo con ordine e iniziamo…dall’inizio.

Nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano a tutela di un minore il cui padre era risultato affetto da disturbo paranoide della personalità, mentre la madre aveva mostrato gravissime carenze nella di lui cura, nel febbraio 2019 – previo l’affidamento all’ente territoriale competente e la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe i genitori in punto collocamento, scelte sanitarie, educative e scolastiche – veniva disposto l’allontanamento del minore dai genitori.

Dapprima inserito in un contesto comunitario, nel 2021 il minore veniva collocato in una famiglia affidataria professionale con residenza segretata. 

A seguito dell’allontanamento del figlio, il padre – adottato età adolescenziale – iniziava la procedura per il cambio del proprio cognome attribuendo al padre adottivo la responsabilità del provvedimento di allontanamento emanato dall’Autorità giudiziaria. 

Poiché l’eventuale accoglimento dell’istanza di mutamento del cognome paterno avrebbe determinato automaticamente anche il cambiamento del cognome del minore, con possibile grave pregiudizio per il medesimo, vista la delicata fase di identificazione personale che stava attraversando, il Tribunale per i Minorenni, ritenendo esserci un conflitto di interessi, nominava un curatore speciale del minore affinchè tutelasse il di lui interesse anche in relazione all’eventuale cambio di cognome.

Naturalmente tale nomina inseriva una voce “nuova” all’interno della situazione e, pertanto, contro tale decreto i genitori depositavano reclamo alla Corte d’Appello di Milano, ritenendo non sussistere alcun conflitto di interessi tra loro ed il figlio. Nel giudizio così radicato si costituivano anche il nonno e lo zio del minore, ed il Curatore Speciale nominato, opponendosi all’accoglimento del reclamo di cui veniva eccepita in via preliminare l’inammissibilità.

Letti gli atti e considerati i principi giuridici applicabili alla fattispecie, la Corte d’Appello di Milano dichiara inammissibile il reclamo, rilevando che la Cassazione (Cass. Civ. n. 11947/1998 e Cass. Civ n. 9316/1997) è chiarissima nell’affermare che “la nomina del curatore speciale, nell’ambito dei procedimenti che in qualsiasi modo siano destinati ad incidere sui diritti e le prerogative del minore, rappresenta l’esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale, che ben può esercitarsi anche prima di ammettere l’azione, ai fini della corretta rappresentanza in giudizio; si tratta di un atto che non incide sui diritti del minore e che non ha alcuna autonomia nell’ambito del procedimento in cui la rappresentanza del minore s’inserisce; conseguentemente, trattandosi di un atto a carattere meramente ordinatorio, che non ha alcuna attinenza al merito del processo in cui è necessaria la rappresentanza del minore, esso è insuscettibile di ricorso per cassazione anche con riguardo al rimedio straordinario stabilito dall’art. 111 Cost.”

In generale, con riferimento al provvedimento di nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.c.p., l’inammissibilità è affermata perché si tratta di provvedimento diretto ad assicurare la rappresentanza processuale dell’incapace che ne sia privo ed al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, con funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo e nell’ambito del quale esaurisce la sua funzione, sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato. 

Il provvedimento di nomina non ha, in altri termini, natura decisoria, poiché tale natura, è attribuita ai soli provvedimenti che hanno la funzione di risolvere un conflitto o una controversia avente ad oggetto diritti soggettivi o status; ciò che rileva è la concreta disciplina della struttura del procedimento e degli effetti del provvedimento conclusivo.

Si legga a tal proposito: “Al fine di contestare tale qualificazione, in termini di “non decisorietà” del provvedimento, non è sufficiente valorizzare la circostanza che si tratta di provvedimento destinato ad incidere nella sfera soggettiva del minore, perché “incidere” su una situazione soggettiva qualificabile come diritto o status non significa anche “decidere” (con effetti di giudicato) su tali situazioni. Ciò accade solo, si ripete, quando la legge commette al giudice la funzione di risolvere un conflitto in ordine a dette situazioni giuridiche, e non anche quando il compito del giudice è di apprezzare e tutelare, al di fuori di ogni conflitto giuridicamente rilevante, un unico interesse, tra l’altro, come nella fattispecie, non avente per oggetto direttamente l’attribuzione, la negazione o la conformazione del diritto o dello status, ma una situazione prodromica e strumentale, di natura esclusivamente processuale.”

Quanto, poi, alla erronea valutazione che il giudice del Tribunale per i Minorenni avrebbe fatto circa la sussistenza di un conflitto di interessi tra i genitori e il minore, la Corte d’Appello di Milano osserva che la Cassazione ha opportunamente chiarito da una parte la discrezionalità del giudice nel valutare la sussistenza o meno di tale conflitto, e dall’altra che l’esistenza di tale conflitto può ricavarsi ogni volta che sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il rappresentante eserciti i suoi poteri in contrasto con l’interesse del rappresentato, essendo portatore di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per quest’ultimo.  

Recentemente, poi, la Cassazione ha affermato che a giustificare la nomina del curatore speciale non è solamente l’ipotesi del conflitto di interessi che ha sostanza “attuale” ed “effettiva”, ma altresì quella del conflitto che possiede natura propriamente “virtuale” (Cass. civile sez. I, n. 6247 del 05/03/2021).

Nel caso qui in commento, la Corte d’Appello di Milano ritiene indubbiamente esistere il dedotto conflitto di interessi in punto cambiamento del cognome familiare, non solo virtualmente ma anche in concreto, avendo accertato che il minore si riconosce con il proprio cognome e con tale cognome viene chiamato a scuola ed il Servizio Sociale aveva espresso parere negativo al cambio di cognome, evidenziando come la conservazione del cognome fosse importante per il minore, oltre che per la di lui identificazione ormai consolidata, anche per il forte legame esistente con il nonno paterno e lo zio paterno.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).