
Covid-19: Rafforzato il congedo e lo smart working per i genitori lavoratori dipendenti
In questi giorni si parla sempre di più di smart working e congedi causa Covid-19 per assistere i figli, con riguardo ai genitori lavoratori dipendenti.
Laddove possibile, lo smart working sarà concesso al 100 per cento. È questa, in sintesi, la principale disposizione contenuta nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che, nelle zone rosse del Paese, prevede il lockdown.
Si ampliano i diritti in materia: le misure potranno essere concesse, infatti, anche nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza e per i figli con età inferiore a 16 anni (prima la soglia erano i 14 anni).
Per i genitori lavoratori dipendenti a partire dal 29 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 è stabilito il diritto allo smart working (qualora compatibile con la prestazione lavorativa) nelle seguenti ipotesi:
1) per il periodo di quarantena del figlio convivente con meno di 16 anni (non più 14) a seguito di contatto che sia avvenuto: a) all’interno del plesso scolastico; b) nell’ambito dello svolgimento di attività sportive motoria in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi; c) all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
2) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza (es. attivazione della DAD) nel caso del figlio convivente con meno di 16 anni (ipotesi non contemplata secondo la precedente norma)
In alternativa allo smart working è riconosciuto il diritto alla fruizione di un congedo Covid-19 retribuito al 50% (peraltro già disciplinato dall’Inps nella Circolare Inps n. 116/2020) sino al 31 dicembre 2020 nelle seguenti ipotesi:
1) per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ma solo per il contagio avvenuto nel plesso scolastico;
2) per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di anni 14 (ipotesi non prevista dalla precedente norma). Si specifica, inoltre, che nei giorni in cui un genitore fruisce di una delle nuove misure (smart working o congedo) o svolge ad altro titolo attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività, l’altro genitore non può chiedere alcuna delle nuove misure.
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